Art. 7
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[1]La pena dalla Legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo d'un suo mandatario, nel termine assegnatogli dall'avviso, all'Agente o alle Commissioni, e' dalle lire 5 a 200 ridotta a lire 5 a 50.
[2]A pena uguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'Agente, o ad un suo rappresentante la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e, quanto alle Societa' anonime o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della Legge d'imposta.
Testo in vigore dal 7 luglio 1873 al 7 maggio 1893
