Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 maggio 1893 al 8 novembre 1896. Leggi il testo vigente →

[1]La pena dalla Legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo d'un suo mandatario, nel termine assegnatogli dall'avviso, all'Agente o alle Commissioni, e' dalle lire 5 a 200 ridotta a lire 5 a 50.

[2]A pena uguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'Agente, o ad un suo rappresentante la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e, quanto alle Societa' anonime o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della Legge d'imposta. 1

Gli interventi su questo articolo(1)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193

1

Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono condonate le pene pecunarie stabilite dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444.

Testo in vigore dal 7 maggio 1893 al 8 novembre 1896

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

12 versioni dal 1873

1873oggi
  1. 16 dicembre 2009 — oggiabrogatoper 17 anni
  2. 17 settembre 1919 — 16 dicembre 2009per 90 anni
  3. 14 aprile 1911 — 17 settembre 1919per 8 anni
  4. 19 luglio 1907 — 14 aprile 1911per 4 anni
  5. 8 dicembre 1902 — 19 luglio 1907per 5 anni
  6. 17 giugno 1901 — 8 dicembre 1902per un anno
  7. 26 novembre 1900 — 17 giugno 1901per 7 mesi
  8. 28 giugno 1899 — 26 novembre 1900per un anno
  9. 18 marzo 1898 — 28 giugno 1899per un anno
  10. 8 novembre 1896 — 18 marzo 1898per un anno
  11. 7 maggio 1893 — 8 novembre 1896per 4 anni
  12. 7 luglio 1873 — 7 maggio 1893testo originarioper 20 anni

Che cosa è cambiato dal 7 maggio 1893

Confronto con la versione in vigore dal 7 luglio 1873 al 7 maggio 1893.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193

    Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono condonate le pene pecunarie stabilite dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1873-06-23;1444~art7 · fonte del testo

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