Art. 7
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[1]La pena dalla Legge inflitta al contribuente che senza legittima e giustificata causa non si presenti personalmente o per mezzo d'un suo mandatario, nel termine assegnatogli dall'avviso, all'Agente o alle Commissioni, e' dalle lire 5 a 200 ridotta a lire 5 a 50.
[2]A pena uguale va soggetto il contribuente che nega ad alcuno dei membri delle Commissioni, all'Agente, o ad un suo rappresentante la visita dei luoghi e la esibizione dei titoli, e, quanto alle Societa' anonime o in accomandita per azioni, dei libri d'amministrazione secondo l'obbligo della Legge d'imposta. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193
1Il Regio Decreto 22 aprile 1893, n. 193 ha disposto (con l'art. 2, comma 1) che sono condonate le pene pecunarie stabilite dall'articolo 7 della legge 23 giugno 1873 n. 1444.
Testo in vigore dal 7 maggio 1893 al 8 novembre 1896
