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[1]Art. VI.
[2]Ciascuna delle Alte Parti contraenti s'obbliga a mantenere o fondare pel ricevimento dei bastimenti, dei passaggieri, delle mercanzie e degli altri oggetti soggetti a quarantena, il numero dei lazzaretti, che sara' reclamato dalle esigenze della sanita' pubblica, dal benessere dei viaggiatori, e dai bisogni del commercio, secondo verra' prescritto dal Regolamento sanitario internazionale.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
