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[1]Art. V.
[2]All'applicazione delle misure sanitarie, le mercanzie verranno divise in tre classi; la prima comprendera' le merci sottomesse ad una quarantena obbligatoria, ed alle purificazioni; la seconda, quelle soggette ad una quarantena facoltativa, e la terza infine, quelle che sono esenti da ogni quarantena.
[3]Il Regolamento internazionale specifichera' gli oggetti e le mercanzie di ciascuna classe, ed il regime, che sara' loro applicato in riguardo alla febbre gialla, ed al colera.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
