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[1]Art. II.
[2]L'applicazione delle misure quarantenarie sara' in avvenire regolata sulla dichiarazione officiale, fatta dall'autorita' istituita nel porto di partenza, che la malattia esiste realmente.
[3]La cessazione di queste misure si determinera' mediante una simile dichiarazione, che la malattia sia estinta, dopo che pero' sia trascorso un termine fissato a trenta giorni per la peste, a venti per la febbre gialla, ed a dieci pel colera.
Testo in vigore dal 5 luglio 1861 al 16 dicembre 2009
