Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009. Leggi il testo vigente →

[1]Salvi gli effetti della revisione di cui al precedente articolo, durante il decennio 1906-1915 i canoni determinati dalla Commissione centrale non possono essere modificati. E' fatta eccezione per i seguenti casi:

  • a)per il cambio di categoria dei Comuni chiusi delle classi II, III e IV;
  • b)per il passaggio dei Comuni ad una classe inferiore per effetto di diminuzione di popolazione constatata dal censimento ufficiale;
  • c)per variazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni e per l'istituzione di nuovi Comuni;
  • d)per il passaggio dei Comuni ad una classe superiore dipendente da aumento di popolazione constatato dal censimento ufficiale e per l'allargamento della cinta daziaria dei Comuni chiusi, a norma delle condizioni stabilite nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 302.

[2]La determinazione delle variazioni da apportarsi ai canoni nei casi sopra mentovati, come ogni altra controversia riferibile ai canoni consolidati, sono demandate all'esclusiva competenza della Commissione centrale.

[3]Le modificazioni ai canoni nei casi contemplati alle lettere a) e b) vanno in diminuzione e nei casi contemplati alla lettera d) in aumento del contingente generale approvato a norma dell'art. 6. Per i Comuni considerati alla lettera a) e' inoltre osservato il disposto del precedente art. 2, penultimo capoverso, e per quelli considerati alla lettera d) il disposto dell'art. 5 della legge 14 luglio 1898, n. 302. 1 2 3 4 5

Gli interventi su questo articolo(5)

Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.

Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549

1

Il Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che sono prorogate sino al 31 dicembre 1916 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica avra' applicazione a partire dal 1 gennaio 1916.

Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972

2

Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate sino al 31 dicembre dell'anno in cui sara' pubblicata la pace le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 6 luglio 1905, n. 323, e rimangono parimenti in vigore sino alla detta data tutti i provvedimenti emanati o da emanarsi in applicazione delle disposizioni summentovate".

3

Il Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1921 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 6 luglio 1905, n. 323, quelle dei successivi articoli 12 e 13 della stessa legge e dell'art. 3 comma 2°, del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972, per quanto concerne il ricupero dei crediti arretrati dello Stato per canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi e per dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni".

4

Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1724, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 10, comma 2) che "Durante il periodo della sospensione dei canoni daziari governativi rimane altresi' sospesa la revisione dei canoni stessi prevista dall'art. 8 della legge 6 luglio 1905, n. 323". Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1724, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 4 del Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1922 le disposizioni contenute negli articoli 1 (comma 1°), 2, 3 e 4 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820".

5

Il Regio D.L. 23 ottobre 1922, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 4 del Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1°, 2°, 3° e 4º del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 820".

Testo in vigore dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 7 novembre 1922

Confronto con la versione in vigore dal 11 dicembre 1921 al 7 novembre 1922.

Il testo dell’articolo è rimasto uguale. La nuova versione è stata registrata con la nota ufficiale qui sotto.

La nota di aggiornamento ufficiale

  • Il Regio D.L. 23 ottobre 1922, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 4 del Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1°, 2°, 3° e 4º del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 820".

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:legge:1905-07-06;323~art8 · fonte del testo

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