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[1]Salvi gli effetti della revisione di cui al precedente articolo, durante il decennio 1906-1915 i canoni determinati dalla Commissione centrale non possono essere modificati. E' fatta eccezione per i seguenti casi:
- a)per il cambio di categoria dei Comuni chiusi delle classi II, III e IV;
- b)per il passaggio dei Comuni ad una classe inferiore per effetto di diminuzione di popolazione constatata dal censimento ufficiale;
- c)per variazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni e per l'istituzione di nuovi Comuni;
- d)per il passaggio dei Comuni ad una classe superiore dipendente da aumento di popolazione constatato dal censimento ufficiale e per l'allargamento della cinta daziaria dei Comuni chiusi, a norma delle condizioni stabilite nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 302.
[2]La determinazione delle variazioni da apportarsi ai canoni nei casi sopra mentovati, come ogni altra controversia riferibile ai canoni consolidati, sono demandate all'esclusiva competenza della Commissione centrale.
[3]Le modificazioni ai canoni nei casi contemplati alle lettere a) e b) vanno in diminuzione e nei casi contemplati alla lettera d) in aumento del contingente generale approvato a norma dell'art. 6. Per i Comuni considerati alla lettera a) e' inoltre osservato il disposto del precedente art. 2, penultimo capoverso, e per quelli considerati alla lettera d) il disposto dell'art. 5 della legge 14 luglio 1898, n. 302.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 19 novembre 1915
