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[1]Salvi gli effetti della revisione di cui al precedente articolo, durante il decennio 1906-1915 i canoni determinati dalla Commissione centrale non possono essere modificati. E' fatta eccezione per i seguenti casi:
- a)per il cambio di categoria dei Comuni chiusi delle classi II, III e IV;
- b)per il passaggio dei Comuni ad una classe inferiore per effetto di diminuzione di popolazione constatata dal censimento ufficiale;
- c)per variazioni nella circoscrizione territoriale dei Comuni e per l'istituzione di nuovi Comuni;
- d)per il passaggio dei Comuni ad una classe superiore dipendente da aumento di popolazione constatato dal censimento ufficiale e per l'allargamento della cinta daziaria dei Comuni chiusi, a norma delle condizioni stabilite nell'articolo 4 della legge 14 luglio 1898, n. 302.
[2]La determinazione delle variazioni da apportarsi ai canoni nei casi sopra mentovati, come ogni altra controversia riferibile ai canoni consolidati, sono demandate all'esclusiva competenza della Commissione centrale.
[3]Le modificazioni ai canoni nei casi contemplati alle lettere a) e b) vanno in diminuzione e nei casi contemplati alla lettera d) in aumento del contingente generale approvato a norma dell'art. 6. Per i Comuni considerati alla lettera a) e' inoltre osservato il disposto del precedente art. 2, penultimo capoverso, e per quelli considerati alla lettera d) il disposto dell'art. 5 della legge 14 luglio 1898, n. 302. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549
1Il Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che sono prorogate sino al 31 dicembre 1916 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica avra' applicazione a partire dal 1 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 19 novembre 1915 al 1 gennaio 1918
