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[1]I Comuni ed i Consorzi devono versare il canone annuo al tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.
[2]Nel caso di ritardato pagamento, oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune e dai Consorzi di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al Comune stesso o al Consorzio, con preavviso di 5 giorni, provvede alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria dei Comuni e Consorzi morosi, con l'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, che di ragione comunale e di curarne il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del Consorzio.
[3]Se la gestione daziaria sia data in appalto, il sorvegliante versa nella sezione di tesoreria provinciale il prodotto dei dazi sino alla concorrenza dell'ammontare del canone d'appalto; e se l'appaltatore si trova in mora verso il Comune, il sorvegliante versa alla Cassa comunale il dipiu' della riscossione, oltre il canone di appalto.
[4]Sono a carico del Comune o del Consorzio debitore le spese di viaggio e le indennita' e le spese dovute al sorvegliante.
Gli interventi su questo articolo(5)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549
1Il Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che sono prorogate sino al 31 dicembre 1916 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica avra' applicazione a partire dal 1 gennaio 1916.
Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972
2Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate sino al 31 dicembre dell'anno in cui sara' pubblicata la pace le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 6 luglio 1905, n. 323, e rimangono parimenti in vigore sino alla detta data tutti i provvedimenti emanati o da emanarsi in applicazione delle disposizioni summentovate".
Il Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1921 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 6 luglio 1905, n. 323, quelle dei successivi articoli 12 e 13 della stessa legge e dell'art. 3 comma 2°, del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972, per quanto concerne il ricupero dei crediti arretrati dello Stato per canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi e per dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni".
Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1724, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 4 del Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1922 le disposizioni contenute negli articoli 1 (comma 1°), 2, 3 e 4 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820".
Il Regio D.L. 23 ottobre 1922, n. 1388, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 4 del Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1923 le disposizioni contenute negli articoli 1, comma 1°, 2°, 3° e 4º del Regio decreto 5 giugno 1920, n. 820".
Testo in vigore dal 7 novembre 1922 al 16 dicembre 2009
