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[1]I Comuni ed i Consorzi devono versare il canone annuo al tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.
[2]Nel caso di ritardato pagamento, oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune e dai Consorzi di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al Comune stesso o al Consorzio, con preavviso di 5 giorni, provvede alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria dei Comuni e Consorzi morosi, con l'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, che di ragione comunale e di curarne il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del Consorzio.
[3]Se la gestione daziaria sia data in appalto, il sorvegliante versa nella sezione di tesoreria provinciale il prodotto dei dazi sino alla concorrenza dell'ammontare del canone d'appalto; e se l'appaltatore si trova in mora verso il Comune, il sorvegliante versa alla Cassa comunale il dipiu' della riscossione, oltre il canone di appalto.
[4]Sono a carico del Comune o del Consorzio debitore le spese di viaggio e le indennita' e le spese dovute al sorvegliante.
[5]Le spese medesime sono a carico dell'appaltatore comunale qualora questo sia moroso nel versamento al Comune delle rate del canone di appalto. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549
1Il Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che sono prorogate sino al 31 dicembre 1916 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica avra' applicazione a partire dal 1 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 19 novembre 1915 al 1 gennaio 1918
