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[1]I Comuni ed i Consorzi devono versare il canone annuo al tesoro dello Stato in dodici eguali rate scadenti il 25 di ogni mese ed in caso di mora sono assoggettati all'interesse del 5 per cento sulle somme non versate.
[2]Nel caso di ritardato pagamento, oltre il termine fissato, della rata di canone dovuta da qualsivoglia Comune e dai Consorzi di Comuni, il prefetto, su proposta dell'intendente di finanza, dopo diffida fatta al Comune stesso o al Consorzio, con preavviso di 5 giorni, provvede alla destinazione di un sorvegliante presso l'ufficio principale dell'azienda daziaria o presso la tesoreria dei Comuni e Consorzi morosi, con l'incarico di concentrare gli introiti daziari tanto di spettanza del Governo, che di ragione comunale e di curarne il versamento nella sezione di tesoreria provinciale, fino a concorrenza del debito maturato del Comune o del Consorzio.
[3]Se la gestione daziaria sia data in appalto, il sorvegliante versa nella sezione di tesoreria provinciale il prodotto dei dazi sino alla concorrenza dell'ammontare del canone d'appalto; e se l'appaltatore si trova in mora verso il Comune, il sorvegliante versa alla Cassa comunale il dipiu' della riscossione, oltre il canone di appalto.
[4]Sono a carico del Comune o del Consorzio debitore le spese di viaggio e le indennita' e le spese dovute al sorvegliante.
[5]Le spese medesime sono a carico dell'appaltatore comunale qualora questo sia moroso nel versamento al Comune delle rate del canone di appalto.
Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 19 novembre 1915
