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[1]Ciascun Comune consorziato, in caso di gestioni distinte e separate, e' tenuto a versare il proprio canone alla Cassa del Comune capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, ed in caso di mora e' assoggettato all' interesse del 5 per cento sulle somme non versate.
Gli interventi su questo articolo(4)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549
1Il Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che sono prorogate sino al 31 dicembre 1916 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica avra' applicazione a partire dal 1 gennaio 1916.
Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972
2Il Decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972 ha disposto (con l'art. 3, comma 1) che "Sono prorogate sino al 31 dicembre dell'anno in cui sara' pubblicata la pace le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della legge 6 luglio 1905, n. 323, e rimangono parimenti in vigore sino alla detta data tutti i provvedimenti emanati o da emanarsi in applicazione delle disposizioni summentovate".
Il Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha disposto (con l'art. 4, comma 1) che "Rimangono in vigore sino al 31 dicembre 1921 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11 della legge 6 luglio 1905, n. 323, quelle dei successivi articoli 12 e 13 della stessa legge e dell'art. 3 comma 2°, del decreto Luogotenenziale 9 dicembre 1917, n. 1972, per quanto concerne il ricupero dei crediti arretrati dello Stato per canoni comunali di abbonamento ai dazi di consumo governativi e per dazi addizionali governativi sulle bevande vinose ed alcooliche e sulle carni".
Il Regio D.L. 19 novembre 1921, n. 1724, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, nel modificare l'art. 4 del Regio D.L. 5 giugno 1920, n. 820, convertito senza modificazioni dalla L. 17 aprile 1925, n. 473, ha conseguentemente disposto (con l'art. 10, comma 1) che "Sono prorogate fino al 31 dicembre 1922 le disposizioni contenute negli articoli 1 (comma 1°), 2, 3 e 4 del R. decreto 5 giugno 1920, n. 820".
Testo in vigore dal 11 dicembre 1921 al 7 novembre 1922
