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[1]Ciascun Comune consorziato, in caso di gestioni distinte e separate, e' tenuto a versare il proprio canone alla Cassa del Comune capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, ed in caso di mora e' assoggettato all' interesse del 5 per cento sulle somme non versate.

[2]Pel ricupero delle somme non versate alle prescritte scadenze e dei relativi interessi di mora, il Comune capo del Consorzio puo' procedere contro i Comuni morosi col procedimento privilegiato della ingiunzione secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708.

Testo in vigore dal 10 luglio 1905 al 19 novembre 1915

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1905-07-06;323~art12 · fonte del testo

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