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[1]Ciascun Comune consorziato, in caso di gestioni distinte e separate, e' tenuto a versare il proprio canone alla Cassa del Comune capo del Consorzio, in dodici rate eguali scadenti il 23 di ogni mese, ed in caso di mora e' assoggettato all' interesse del 5 per cento sulle somme non versate.
[2]Pel ricupero delle somme non versate alle prescritte scadenze e dei relativi interessi di mora, il Comune capo del Consorzio puo' procedere contro i Comuni morosi col procedimento privilegiato della ingiunzione secondo le norme del regolamento 15 novembre 1868, n. 4708. 1
Gli interventi su questo articolo(1)
Non fanno parte del testo della norma: dicono quale atto l’ha modificata e che cosa ha disposto. Quale versione sia nata da quale intervento il testo non lo dice, e non lo deduciamo.
Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549
1Il Decreto Luogotenenziale 31 ottobre 1915, n. 1549 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che sono prorogate sino al 31 dicembre 1916 le disposizioni contenute negli articoli 8, 9, 10, 11, 12 e 13 della presente legge. Ha inoltre disposto (con l'art. 10, comma 2) che la presente modifica avra' applicazione a partire dal 1 gennaio 1916.
Testo in vigore dal 19 novembre 1915 al 1 gennaio 1918
