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[1]VITTORIO EMANUELE II

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato,

[5]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[6]Articolo unico.

[7]Fino al 1° luglio 1876 nelle provincie, circondari e comuni dove la pubblica sicurezza sia gravemente turbata da omicidi, da grassazioni, da ricatti, o da altri crimini contro le persone e le proprieta', in seguito a deliberazione del Consiglio dei Ministri, potranno essere applicate per decreto Reale le disposizioni seguenti:

  • a)Il Ministro dell'Interno, sulla proposta di una Giunta provinciale composta dal prefetto che la presiede, dal presidente e dal procuratore del Re presso il tribunale civile e correzionale del capoluogo della provincia, avra' facolta' di assegnare un domicilio coatto da uno a cinque anni alle persone sottoposte alla sorveglianza della polizia e agli ammoniti indicati nell'articolo 105 della legge 6 luglio 1871, n. 294, Serie seconda;
  • b)Il parere della Giunta sara' richiesto dall'autorita' politica del circondario; la Giunta dovra' assumere le opportune informazioni e sentire personalmente il denunziato, previa citazione da notificarsi per mezzo di un agente di pubblica sicurezza;
  • c)Se la persona citata non comparisce, la Giunta potra' spiccare contro di essa mandato di arresto: potra' anche per gravi ragioni di pubblica sicurezza ordinare con deliberazione motivata l'arresto preventivo delle persone sopra indicate, ma dovra' in tal caso dentro quindici giorni dall'arresto deferirle all'autorita' giudiziaria o proporre al Ministro dell'Interno l'assegnazione di un domicilio coatto; il Ministro provvedera' sulla proposta entro quindici giorni;
  • d)Le persone che sieno state arrestate per mandato della Giunta non potranno, se deferite all'autorita' giudiziaria, essere ammesse alla liberta' provvisoria;
  • e)Le persone chiamate a deporre o a dare indicazioni o schiarimenti sopra fatti relativi ai reati e agli individui sopra indicati, le quali si rendano sospette di falsita' o reticenza nelle loro deposizioni, potranno essere, d'ordine dell'autorita' giudiziaria, arrestate, e non sara' loro concessa la liberta' provvisoria durante la procedura che contro di esse sara' istituita;
  • f)Il Ministro dell'Interno non potra' assegnare il domicilio coatto per un tempo maggiore di quello proposto dalla Giunta; esso avra' pero' facolta' di revocare o ridurre l'assegnazione al domicilio medesimo.

[8]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[9]Data a Valdieri, addi' 3 luglio 1875.

[10]VITTORIO EMANUELE.

[11]G. Cantelli. P. O. Vigliani.

Testo in vigore dal 8 luglio 1875 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1875-07-03;2580~art1 · fonte del testo

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