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[1]Al pagamento delle annualita' dei prestiti e mutui ipotecari che saranno consentiti ai termini degli articoli 5 e 6 della presente legge, lo Stato contribuira' in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sara' inscritta nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per la durata di trentacinque anni, la somma di lire ventiquattromila.

[2]Pero', nei primi dieci anni il contributo potra' essere aumentato fino al 3 per cento, e negli ultimi dieci diminuito invece fino all'1 per cento, in maniera che complessivamente non superi la misura predetta del 2 per cento per ciascun mutuo e che la media degli stanziamenti da farsi in bilancio nell'intiero periodo dei trentacinque anni non oltrepassi la cifra indicata di lire ventiquattromila.

[3]Le eventuali eccedenze sulla predetta somma annua rimarranno vincolate, fino alla completa estinzione dei mutui, in garanzia e pagamento dei crediti degli Enti ed istituti sovventori per il capitale e per accessori.

Testo in vigore dal 30 agosto 1902 al 27 aprile 1907

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1902-08-18;356~art9 · fonte del testo

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