Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 30 agosto 1902 al 16 dicembre 2009. 358 parole tolte, 20 parole aggiunte in 5 capoversi.
tolto: La somma consentita a mutuo, se i lavori di riparazione o ricostruzione risulteranno gia' interamente eseguiti all'atto della domanda, potra' essere dall'istituto sovventore ai privati, e dalla Cassa dei depositi e prestiti ai Comuni, somministrata su presentazione di un certificato del competente Ufficio del Genio civile, che attesti la completa esecuzione dei lavori, di riparazione e di ricostruzione.
tolto: Se invece si tratta di lavori da iniziare o soltanto in parte compiuti all'atto della domanda, la somma consentita a mutuo potra' essere dall'istituto sovventore o dalla Cassa depositi e prestiti versata per un terzo alla data del contratto di mutuo, e per gli altri due terzi su presentazione del predetto certificato del competente Ufficio del Genio civile. In ogni caso tale certificato sara' esente da bollo.
tolto: Se il proprietario del fabbricato distrutto o danneggiato, sopra il quale l'istituto sovventore prendera' inscrizione ipotecaria, giusta l'articolo 7 della presente legge, non si curasse di provvedere alla costruzione o riparazione straordinaria occorrente, il creditore ipotecario avra' diritto di valersi della presente legge, per eseguire, nel suo interesse, i lavori necessari per la detta ricostruzione o riparazione, ed egual diritto spettera' all'usufruttuario o all'usuario in caso di negligenza del proprietario.
tolto: Tanto i proprietari quanto i creditori ipotecari, gli usufruttuari e gli usuari, che eventualmente si sostituissero ai diritti dei primi, a' termini del presente articolo, dovranno provare di essere in condizioni economiche tali, da non potere senza un mutuo, a norma di questa legge, provvedere in tutto o in parte alla ricostruzione o alla riparazione del fabbricato distrutto o danneggiato od all'opera di difesa di cui all'articolo 7.
tolto: Nel caso della somministrazione del mutuo a rate, il contributo dello Stato, di cui all'articolo 9, sara' commisurato alle somme effettivamente anticipate. Compiuta la somministrazione, vi si aggiungera' la parte degli interessi capitalizzati, che eccede il contributo pagato dallo Stato, e la somma totale cosi' costituita dara' l'ammontare definitivo del mutuo. La durata di anni trentacinque, di cui agli articoli 5 e 6, decorrera', per il mutuatario, dalla data dell'ultima somministrazione, tranne che per i prestiti con la Cassa depositi, il cui ammontare cominciera' dall'anno successivo a quello della somministrazione della prima rata del prestito.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-08-18;356~art8 · fonte del testo
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