Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1902
Confronto con la versione in vigore dal 27 aprile 1907 al 16 dicembre 2009. 160 parole tolte, 20 parole aggiunte in 3 capoversi.
tolto: Al pagamento delle annualita' dei prestiti e mutui ipotecari che saranno consentiti ai termini degli articoli 5 e 6 della presente legge, lo Stato contribuira' in ragione del due per cento sopra ogni cento lire di capitale iniziale mutuato, ed a tale servizio sara' inscritta nel bilancio del Ministero d'Agricoltura, Industria e Commercio, per la durata di trentacinque anni, la somma di lire ventiquattromila.
tolto: Pero', nei primi dieci anni il contributo potra' essere aumentato fino al 3 per cento, e negli ultimi dieci diminuito invece fino all'1 per cento, in maniera che complessivamente non superi la misura predetta del 2 per cento per ciascun mutuo e che la media degli stanziamenti da farsi in bilancio nell'intiero periodo dei trentacinque anni non oltrepassi la cifra indicata di lire ventiquattromila.
tolto: Le eventuali eccedenze sulla predetta somma annua rimarranno vincolate, fino alla completa estinzione dei mutui, in garanzia e pagamento dei crediti degli Enti ed istituti sovventori per il capitale e per accessori.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1902-08-18;356~art9 · fonte del testo
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