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[1]Le inscrizioni ipotecarie che verranno prese dagli istituti sovventori, a garanzia dei mutui suddetti, avranno la priorita' sopra ogni altra inscrizione ipotecaria preesistente.
[2]Ai creditori ipotecari, la cui inscrizione verra' ad essere preceduta da quella stabilita a cautela dei mutui regolati dalla presente legge, dovranno essere dai proprietari notificate le domande di mutuo alle quali i creditori stessi avranno diritto di opporsi se la somma domandata eccedesse la spesa strettamente necessaria per la riparazione o ricostruzione dello stabile ipotecato, o per la difesa del fondo, giusta la perizia redatta dall'Ufficio del Genio civile governativo, da comunicarsi con la domanda.
[3]Tali opposizioni saranno risolute dalla Commissione di cui al successivo articolo 13, secondo le norme da stabilirsi nel Regolamento.
Testo in vigore dal 30 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
