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[1]Per la riparazione e ricostruzione, tanto da iniziare quanto in tutto od in parte eseguita, dei fabbricati urbani e rustici o di opere di difesa di proprieta' private, danneggiate o distrutte dal predetto terremoto, potranno essere consentiti, ai termini della presente legge, dagli istituti di credito fondiario, dagli istituti di credito ordinario o cooperativo e dalle casse di risparmio, mutui ipotecari, i quali non potranno avere durata maggiore di 35 anni e saranno rimborsati col sistema delle annualita' fisse, che saranno pagate a semestri posticipati e comprenderanno l'interesse, la quota d'ammortamento e gli accessori.
[2]Per le operazioni da compiersi dagli istituti di credito fondiario, in base alla presente legge, si deroga alle disposizioni della legge (testo unico) 22 febbraio 1885, n. 2922.
Testo in vigore dal 30 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
