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[1]E' pure autorizzata la spesa di lire centottantamila, destinata a sussidiare i Comuni di cui nel precedente articolo, per la rifabbricazione o il ripristino dei fabbricati di proprieta' comunale danneggiati dal terremoto, o per acquistarne altri in sostituzione, e il Comune di Salo', per fare le espropriazioni necessarie all'attuazione dei piani regolatori, di cui all'articolo 4 della presente legge, ed eseguire i relativi lavori di sistemazione stradale.
[2]E' insieme autorizzata la spesa di lire ventimila, destinata a sussidiare i Comuni di Alvito, Sandonato Val di Comino, Settefrati e Casalvieri, in provincia di Caserta, e la spesa di lire undicimila, destinata a sussidiare i Comuni di Opi, Pescasseroli, Barrea, Villetta Barrea e Cividella Alfedena, in provincia di Aquila, per il ripristino degli edifici pubblici danneggiati dal terremoto del 31 luglio 1901.
[3]Tali somme saranno inscritte nella parte straordinaria del bilancio del Ministero dell'Interno per gli esercizi 1902-903 e 1903-904.
Testo in vigore dal 30 agosto 1902 al 16 dicembre 2009
