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[1]Restano ferme le disposizioni del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, n La procedura prevista dalla presente legge non sospende in alcun caso l'esecuzione del contratto.
[2]Gli articoli 2 e 3 della presente legge non si applicano ai contratti relativi ai lavori di difesa alla frontiera alpina, per i quali valgono le norme della legge 28 novembre 1940-XIX, n. 1726.
Testo in vigore dal 5 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
