Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. 318 parole tolte, 20 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: La Commissione di cui al precedente articolo procedera' altresi', ai fini dell'eventuale riduzione dei prezzi pattuiti, alla revisione dei contratti per forniture, opere e costruzioni di cui all'art. 1, d'importo non inferiore a lire 3.000.000 stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge a partire dal 1° gennaio 1939-XVII, dalle Amministrazioni servizi ed enti indicati nel precedente art. 1.
tolto: Possono pero' essere soggetti a revisione anche i contratti d'importo inferiore quando la Commissione, a suo insindacabile parere, lo ritenga opportuno, compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, numero 1518.
tolto: La Commissione, ove giudichi, sentita la ditta contraente, che il prezzo o i prezzi determinati in tali contratti siano superiori a quelli rispondenti a una giusta valutazione e debbano percio' essere ridotti, stabilisce il conseguente addebito che viene dall'Amministrazione notificato alla ditta contraente e diviene definitivo, trascorsi i 30 giorni dalla data della notificazione, salvo che la ditta medesima non produca ricorso.
tolto: La cognizione del ricorso e' deferita ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, dei quali uno scelto tra i magistrati di grado 3° della Corte suprema di cassazione due tra i magistrati di grado non inferiore al 4° del Consiglio di Stato e della Corte dei conti designati dai rispettivi presidenti e due nominati per ogni controversia, uno dal Ministro per le finanze e l'altro dalla parte ricorrente.
tolto: Il Collegio e' presieduto dal magistrato dell'Ordine giudiziario.
tolto: Il ricorso della ditta al giudizio del Collegio arbitrale abilita il Collegio stesso a confermare, accrescere, o diminuire i prezzi fissati dalla Commissione.
tolto: Il Collegio, che ha competenza giuridica e tecnica, ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritenga piu' opportuno.
tolto: Contro la decisione del Collegio e ammesso soltanto il ricorso alla Corte Suprema di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del Collegio.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-02-06;144~art2 · fonte del testo
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