Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1943
Confronto con la versione in vigore dal 5 aprile 1943 al 16 dicembre 2009. 234 parole tolte, 20 parole aggiunte in 7 capoversi.
tolto: E' costituita una Commissione incaricata di pronunziarsi sui prezzi di aggiudicazione delle fornitore, delle opere e delle costruzioni, d'importo non inferiore a lire 3.000.000 occorrenti:
tolto: a) alle Amministrazioni del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato;
tolto: b) ai servizi speciali creati per la guerra, previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, e agli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce;
tolto: c) a ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra e da determinarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze.
tolto: E' in facolta', del Ministro competente di chiedere che la Commissione si pronunzi sui prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni per le Amministrazioni e gli Enti innanzi indicati, anche quando l'importo risulti inferiore a lire 3.000.000.
tolto: Nei casi di cui al primo e al secondo comma non possono essere approvati contratti che stabiliscano prezzi superiori a quelli riconosciuti equi dalla Commissione predetta, salvo determinazione motivata del Ministro competente.
tolto: Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti che vengano stipulati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1943-02-06;144~art1 · fonte del testo
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