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[1]La riscossione delle somme dovute all'Erario in relazione al disposto del precedente art. 2 e' effettuata dall'Amministrazione con le norme stabilite per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili derivanti dalla guerra.
[2]Dall'importo addebitato sono portate in deduzione le quote delle imposte dirette e dell'imposta sull'entrata, che, in seguito alla rettifica dei prezzi, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, risultino pagate in piu'.
Testo in vigore dal 5 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
