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[1]La riscossione delle somme dovute all'Erario in relazione al disposto del precedente art. 2 e' effettuata dall'Amministrazione con le norme stabilite per la riscossione dell'imposta straordinaria sui maggiori utili derivanti dalla guerra.

[2]Dall'importo addebitato sono portate in deduzione le quote delle imposte dirette e dell'imposta sull'entrata, che, in seguito alla rettifica dei prezzi, secondo le disposizioni degli articoli precedenti, risultino pagate in piu'.

Testo in vigore dal 5 aprile 1943 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1943-02-06;144~art3 · fonte del testo

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