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[1]La Commissione di cui al precedente articolo procedera' altresi', ai fini dell'eventuale riduzione dei prezzi pattuiti, alla revisione dei contratti per forniture, opere e costruzioni di cui all'art. 1, d'importo non inferiore a lire 3.000.000 stipulati prima dell'entrata in vigore della presente legge a partire dal 1° gennaio 1939-XVII, dalle Amministrazioni servizi ed enti indicati nel precedente art. 1.
[2]Possono pero' essere soggetti a revisione anche i contratti d'importo inferiore quando la Commissione, a suo insindacabile parere, lo ritenga opportuno, compresi quelli previsti dagli articoli 3 e 5 del R. decreto-legge 21 giugno 1940-XVIII, n. 856, convertito, con modificazioni, nella legge 21 ottobre 1940-XVIII, numero 1518.
[3]La Commissione, ove giudichi, sentita la ditta contraente, che il prezzo o i prezzi determinati in tali contratti siano superiori a quelli rispondenti a una giusta valutazione e debbano percio' essere ridotti, stabilisce il conseguente addebito che viene dall'Amministrazione notificato alla ditta contraente e diviene definitivo, trascorsi i 30 giorni dalla data della notificazione, salvo che la ditta medesima non produca ricorso.
[4]La cognizione del ricorso e' deferita ad un Collegio arbitrale composto di cinque membri, dei quali uno scelto tra i magistrati di grado 3° della Corte suprema di cassazione due tra i magistrati di grado non inferiore al 4° del Consiglio di Stato e della Corte dei conti designati dai rispettivi presidenti e due nominati per ogni controversia, uno dal Ministro per le finanze e l'altro dalla parte ricorrente.
[5]Il Collegio e' presieduto dal magistrato dell'Ordine giudiziario.
[6]Il ricorso della ditta al giudizio del Collegio arbitrale abilita il Collegio stesso a confermare, accrescere, o diminuire i prezzi fissati dalla Commissione.
[7]Il Collegio, che ha competenza giuridica e tecnica, ha facolta' di regolare lo svolgimento del giudizio nel modo che ritenga piu' opportuno.
[8]Contro la decisione del Collegio e ammesso soltanto il ricorso alla Corte Suprema di cassazione per motivi attinenti alla giurisdizione del Collegio.
Testo in vigore dal 5 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
