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[1]E' costituita una Commissione incaricata di pronunziarsi sui prezzi di aggiudicazione delle fornitore, delle opere e delle costruzioni, d'importo non inferiore a lire 3.000.000 occorrenti:
- a)alle Amministrazioni del Regio esercito, della Regia marina, della Regia aeronautica, della Regia guardia di finanza, della Milizia volontaria per la sicurezza nazionale e di ogni altro Corpo armato;
- b)ai servizi speciali creati per la guerra, previsti dalla legge 21 maggio 1940-XVIII, n. 415, e agli altri che siano dichiarati tali dal provvedimento che li istituisce;
- c)a ogni altro ente o servizio dello Stato chiamato a disimpegnare, anche in parte, compiti e funzioni dipendenti o comunque connessi allo svolgimento della guerra e da determinarsi, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, con decreto del DUCE del Fascismo, Capo del Governo, d'intesa col Ministro per le finanze.
[2]E' in facolta', del Ministro competente di chiedere che la Commissione si pronunzi sui prezzi delle forniture, delle opere e delle costruzioni per le Amministrazioni e gli Enti innanzi indicati, anche quando l'importo risulti inferiore a lire 3.000.000.
[3]Nei casi di cui al primo e al secondo comma non possono essere approvati contratti che stabiliscano prezzi superiori a quelli riconosciuti equi dalla Commissione predetta, salvo determinazione motivata del Ministro competente.
[4]Le disposizioni del presente articolo si applicano ai contratti che vengano stipulati fino a sei mesi dopo la cessazione dello stato di guerra.
Testo in vigore dal 5 aprile 1943 al 16 dicembre 2009
