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[1]Il comma aggiunto all'art. 100 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, con l'articolo unico, lettera c), della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, e' modificato come appresso:
[2]«L'importo del diritto di statistica di cui al n. 1 e' devoluto al Comune anche nel caso di gestione appaltata, salvo deduzione, a favore dell'appaltatore, del pattuito aggio.
[3]«Negli appalti a canone fisso spetta all'appaltatore un aggio di riscossione del 4 per cento sull'importo dei diritti di statistica».
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 16 dicembre 2009
