Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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2 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 9 novembre 1940 al 16 dicembre 2009. 238 parole tolte, 20 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: L'art. 70 del testo unico 14 settembre 1931-IX, n. 1175, sostituito con l'articolo unico, lettera a), della legge 23 giugno 1939-XVII, n. 901, e' modificato nei seguenti sensi: «Le somme riscosse per multe ed ammende, dopo prelevate le spese, sono devolute in parti centesimali come segue:
tolto: a) 50 per cento al Comune, anche in caso di gestione appaltata;
tolto: b) 15 per cento a profitto della massa degli agenti delle imposte di consumo;
tolto: c) 5 per cento da versare ad apposito capitolo del bilancio di entrata dello Stato;
tolto: d) 30 per cento ad un fondo speciale per premi di diligenza da conferirsi a coloro che hanno contribuito alla scoperta e all'accertamento dei reati.
tolto: «Le norme per il conferimento di tali premi saranno stabilite nel regolamento.
tolto: «Se la somma riscossa a titolo di pena pecuniaria supera le lire diecimila, la quota da ripartire e', in ogni caso, limitata a questa cifra e l'eccedenza va a profitto del Comune.
tolto: «Le questioni concernenti il riparto delle dette quote sono decise in sede amministrativa ai termini del successivo art. 90.
tolto: «In relazione al versamento di cui alla lettera c) sara' provveduto, con decreti del Ministro per le finanze, ad assegnare ad apposito capitolo dello stato di previsione del Ministero delle finanze, un fondo occorrente per spese inerenti al servizio centrale delle imposte di consumo che in nessun caso potra' eccedere, per ciascun esercizio, l'ammontare del gettito del detto 5 per cento».aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
urn:nir:stato:legge:1940-10-21;1504~art3 · fonte del testo
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