Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
Provvedimento abrogato dal d.l. 22 dicembre 2008, n. 200, convertito con modificazioni dalla l. 18 febbraio 2009, n. 9.
Abrogato dal 16 dicembre 2009
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3 versioni dal 1940
Confronto con la versione in vigore dal 13 giugno 1943 al 16 dicembre 2009. 139 parole tolte, 20 parole aggiunte in 4 capoversi.
tolto: A fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, i Comuni, in caso d'insufficienza dei proventi di cui ai successivi articoli 3 e 4, sono autorizzati ad istituire un addizionale sui proventi delle riscossioni per imposte di consumo.
tolto: Detto addizionale dovra' essere contenuto entro il limite insuperabile del 2 per cento, sara' determinato, con l'approvazione della autorita' di tutela, in ragione dell'effettivo fabbisogno ed avra' durata non ulteriore alla scadenza dei contratti di appalto dai quali consegue l'accollo ai Comuni degli oneri suindicati.
tolto: Negli appalti ad aggio sull'importo dell'addizionale da versare ai Comuni compete agli appaltatori l'aggio del 4 per cento.
tolto: Negli appalti a canone fisso, il provento dell'addizionale compete agli appaltatori, i quali sono tenuti a versare ai Comuni una maggiorazione percentuale del canone annuo convenuto in misura identica all'importo dell'addizionale deliberato dai Comuni.aggiunto: PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 22 DICEMBRE 2008, N. 200, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 18 FEBBRAIO 2009, N. 9
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
urn:nir:stato:legge:1940-10-21;1504~art2 · fonte del testo
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