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[1]A fronteggiare gli oneri derivanti dalla applicazione delle disposizioni di cui all'articolo precedente, i Comuni, in caso d'insufficienza dei proventi di cui ai successivi articoli 3 e 4, sono autorizzati ad istituire un addizionale sui proventi delle riscossioni per imposte di consumo.

[2]Detto addizionale dovra' essere contenuto entro il limite insuperabile del 2 per cento, sara' determinato, con l'approvazione della autorita' di tutela, in ragione dell'effettivo fabbisogno ed avra' durata non ulteriore alla scadenza dei contratti di appalto dai quali consegue l'accollo ai Comuni degli oneri suindicati.

[3]Negli appalti ad aggio sull'importo dell'addizionale da versare ai Comuni compete agli appaltatori l'aggio del 4 per cento.

[4]Negli appalti a canone fisso, il provento dell'addizionale compete agli appaltatori, i quali sono tenuti a versare ai Comuni una maggiorazione percentuale del canone annuo convenuto in misura identica all'importo dell'addizionale deliberato dai Comuni.

Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 13 giugno 1943

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:legge:1940-10-21;1504~art2 · fonte del testo

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