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[1]Salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 25 marzo 1940-XVIII, in base al contratto collettivo 19 marzo 1940-XVIII, intervenuto tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei Comuni.
[2]Sono posti del pari a carico dei Comuni, e salvo contrarie clausole contrattuali:
- a)gli aumenti di retribuzione attuati con contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 20 marzo 1939-XVII, fascicolo 199, allegato 1540, ed approvati dal Comitato corporativo centrale nella riunione dell'8 marzo 1939-XVII;
- b)la gratifica natalizia disposta dall'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII e di cui al contratto collettivo 21 aprile 1940-XVIII, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093;
- c)gli aumenti dei contributi per gli assegni familiari di cui all'Accordo confederale del 12 dicembre 1939-XVIII;
- d)gli aumenti di retribuzione per effetto dell'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII.
[3]Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano pei titoli particolarmente indicati agli appalti conferiti o confermati successivamente alle date degli intervenuti rispettivi accordi.
[4]La definizione delle eventuali controversie fra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931-IX, n. 36. ((1)) --------------- AGGIORNANAMENTO (1) La L. 11 luglio 1941, n. 685 ha disposto (con l'art. 6, comma 1) che "Il rimborso da parte dei Comuni a favore degli appaltatori degli oneri di cui all'art. 1 della legge 21 ottobre 1940, n. 1504 e' ammesso anche per il periodo anteriore alla data di entrata in vigore della legge medesima (9 novembre 1940)".
Testo in vigore dal 30 luglio 1941 al 6 aprile 1945
