Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 9 novembre 1940 al 30 luglio 1941. Leggi il testo vigente →
[1]Salvo contrarie clausole contrattuali, gli aumenti di retribuzione corrisposti dagli appaltatori delle imposte di consumo al personale dipendente in servizio, con decorrenza dal 25 marzo 1940-XVIII, in base al contratto collettivo 19 marzo 1940-XVIII, intervenuto tra la Confederazione fascista delle aziende del credito e della assicurazione e la Confederazione fascista dei lavoratori delle aziende stesse, sono posti per il loro effettivo ammontare a carico dei Comuni.
[2]Sono posti del pari a carico dei Comuni, e salvo contrarie clausole contrattuali:
- a)gli aumenti di retribuzione attuati con contratto collettivo 7 marzo 1939-XVII, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 20 marzo 1939-XVII, fascicolo 199, allegato 1540, ed approvati dal Comitato corporativo centrale nella riunione dell'8 marzo 1939-XVII;
- b)la gratifica natalizia disposta dall'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII e di cui al contratto collettivo 21 aprile 1940-XVIII, pubblicato sul Bollettino ufficiale del Ministero delle corporazioni del 25 luglio 1940-XVIII, fascicolo 232, allegato 2093;
- c)gli aumenti dei contributi per gli assegni familiari di cui all'Accordo confederale del 12 dicembre 1939-XVIII;
- d)gli aumenti di retribuzione per effetto dell'Accordo confederale del 1° dicembre 1939-XVIII.
[3]Le disposizioni dei comma precedenti non si applicano pei titoli particolarmente indicati agli appalti conferiti o confermati successivamente alle date degli intervenuti rispettivi accordi.
[4]La definizione delle eventuali controversie fra Comuni ed appaltatori ha luogo secondo la procedura stabilita dal Regio decreto-legge 25 gennaio 1931-IX, n. 36.
Testo in vigore dal 9 novembre 1940 al 30 luglio 1941
