Art. 209 — Organizzazione e vigilanza del servizio di ormeggio

1. Il servizio di ormeggio e' svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonche' dagli ormeggiatori gia' iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal comandante del porto alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto. 3. Il comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge. 4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, stabilisce, con provvedimento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina, l'organizzazione e le modalita' di svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorita' di sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 5. Il comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operativita' del porto. 6. Il comandante del porto, su designazione dell'assemblea della societa' cooperativa di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nomina il presidente. 7. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa' cooperativa, esercita la potesta' disciplinare ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del porto i provvedimenti disciplinari adottati. 8. Il funzionamento e l'organizzazione della societa' cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994. Lo statuto della societa' cooperativa e le sue eventuali modifiche sono approvati dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, il comandante del porto, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa o di gravi violazioni delle disposizioni relative alla disciplina e all'organizzazione del servizio di ormeggio stabilite con il provvedimento di cui al comma 4, puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal medesimo codice.

Testo vigente dal 20 luglio 2024

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Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 20 luglio 2024. 37 parole tolte, 420 parole aggiunte.

tolto: Ilaggiunto: 1. Il servizio di ormeggio e' svolto esclusivamente da personale iscritto nel registro degli ormeggiatori a seguito della procedura concorsuale di cui all'articolo 211 nonche' dagli ormeggiatori gia' iscritti nel registro degli ormeggiatori tenuti dal comandante del porto tolto: disciplina il servizio degli ormeggiatori in modo da assicurare la regolarita' del servizio stesso secondo le esigenze del porto. Nei porti ove se ne ravvisi l'opportunita', il capo del compartimento puo' costituire gli ormeggiatori in gruppo aggiunto: alla data di entrata in vigore della presente disposizione. 2. Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto. 3. Il comandante del porto determina il numero degli ormeggiatori tenendo conto degli spazi portuali, degli obblighi di servizio pubblico, delle caratteristiche delle infrastrutture portuali, della sicurezza dello scalo e del traffico che vi si svolge. 4. Il comandante del porto, nell'esercizio dei poteri di cui al presente articolo, stabilisce, con provvedimento da sottoporre alla preventiva approvazione del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, la disciplina, l'organizzazione e le modalita' di svolgimento del servizio di ormeggio. Nei porti sede di Autorita' di sistema portuale resta fermo quanto previsto dall'articolo 14, comma 1-ter, della legge 28 gennaio 1994, n. 84. 5. Il comandante del porto verifica periodicamente l'adeguatezza dell'organizzazione del servizio di ormeggio alle esigenze di sicurezza e operativita' del porto. 6. Il comandante del porto, su designazione dell'assemblea della societa' cooperativa di cui all'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge 28 gennaio 1994, n. 84, nomina il presidente. 7. Il presidente ha la rappresentanza legale della societa' cooperativa, esercita la potesta' disciplinare ai sensi del contratto collettivo nazionale di lavoro e comunica al comandante del porto i provvedimenti disciplinari adottati. 8. Il funzionamento e l'organizzazione della societa' cooperativa sono soggetti alla vigilanza e al controllo del comandante del porto ai sensi dell'articolo 14, comma 1-quinquies, della legge n. 84 del 1994. Lo statuto della societa' cooperativa e le sue eventuali modifiche sono approvati dal comandante del porto secondo le direttive emanate in materia dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti. 9. Ai sensi dell'articolo 2545-sexiesdecies del codice civile, il comandante del porto, in caso di irregolare funzionamento della societa' cooperativa o di gravi violazioni delle disposizioni relative alla disciplina e all'organizzazione del servizio di ormeggio stabilite con il provvedimento di cui al comma 4, puo' revocare gli amministratori e i sindaci, affidare la gestione della societa' a un commissario, determinando i poteri e la durata, al fine di sanare le irregolarita' riscontrate e, nel caso di crisi o insolvenza, autorizzarlo a domandare la nomina dell'esperto ai sensi dell'articolo 12 del codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza di cui al decreto legislativo 12 gennaio 2019, n. 14, o l'accesso a uno degli strumenti di regolazione della crisi e dell'insolvenza disciplinati dal medesimo codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art209 · fonte del testo

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