1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti. 2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti:

  • a)eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni;
  • b)cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;
  • c)idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita';
  • d)non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
  • e)possesso del titolo professionale, in corso di validita', di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore;
  • f)almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;
  • g)iscrizione nella prima categoria della gente di mare. 3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, e' composta:
  • a)dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;
  • b)dal rappresentante legale della societa' cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale di altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
  • c)dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;
  • d)da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica;
  • e)da un esperto di lingua inglese. 4. Le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

Testo vigente dal 20 luglio 2024

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Che cosa è cambiato dal 20 luglio 2024

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 20 luglio 2024. 54 parole tolte, 357 parole aggiunte in 13 capoversi.

tolto: Gli ormeggiatori non possono pilotare le navi. Essi devono prestare la loro opera, per le navi in arrivo, soltanto quando la nave sia stata condotta al punto di ormeggio; per le navi in partenza la prestazione degli ormeggiatori cessa al momento in cui la nave ha salpato le ancore e ha messo in motoaggiunto: 1. L'iscrizione nel registro degli ormeggiatori di cui all'articolo 209 avviene previa specifica procedura concorsuale per titoli ed esami bandita dal comandante del porto, d'intesa con l'Autorita' di sistema portuale ove istituita e sentite le associazioni nazionali degli utenti portuali e dei prestatori del servizio, previa verifica che il numero degli ormeggiatori iscritti nel registro sia inferiore a quello determinato ai sensi dell'articolo 209, comma 3, e che non risultino esuberi presso altri porti. 2. Possono partecipare alla procedura di cui al comma 1 coloro che hanno i seguenti requisiti:

aggiunto: a) eta' non inferiore a diciotto anni e non superiore a quarantacinque anni;

aggiunto: b) cittadinanza italiana o di altro Stato dell'Unione europea e, in quest'ultimo caso, adeguata conoscenza della lingua italiana;

aggiunto: c) idoneita' fisica allo svolgimento dell'attivita';

aggiunto: d) non essere stati condannati con sentenza irrevocabile per delitti puniti con la reclusione non inferiore nel minimo a tre anni ovvero per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione ovvero per delitti contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;

aggiunto: e) possesso del titolo professionale, in corso di validita', di capo barca per il traffico locale di cui all'articolo 260, o titolo superiore;

aggiunto: f) almeno due anni di navigazione in servizio di coperta;

aggiunto: g) iscrizione nella prima categoria della gente di mare. 3. La commissione di esame, nominata dal capo del compartimento marittimo, e' composta:

Mostra gli altri 5 capoversi cambiati

aggiunto: a) dal capo del circondario marittimo o da un ufficiale dallo stesso delegato, con funzioni di presidente;

aggiunto: b) dal rappresentante legale della societa' cooperativa operante nel porto in cui si svolge la procedura concorsuale ovvero, in mancanza della societa' cooperativa, dal rappresentante legale di altra societa' cooperativa scelto da una terna di nominativi proposta dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;

aggiunto: c) dal rappresentante legale di societa' cooperativa operante in un porto diverso da quello in cui si svolge la procedura concorsuale designato dalle rappresentanze unitarie dell'erogatore del servizio;

aggiunto: d) da un ufficiale di coperta con almeno cinque anni di navigazione nella qualifica;

aggiunto: e) da un esperto di lingua inglese. 4. Le modalita' di svolgimento della procedura concorsuale di cui al comma 1 sono stabilite con provvedimento del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art211 · fonte del testo

Iuspedia

Prima di continuare

Iuspedia si fa conoscere con annunci su Google, e per sapere se funzionano serve il codice di Google Ads nelle pagine. Nella colonna degli articoli, poi, possono comparire banner animati del circuito Awin, che si caricano dai loro server. Accendiamo l’uno e gli altri solo se sei d’accordo. Puoi dire di no: il sito funziona lo stesso, i banner restano immagini servite da noi, e la scelta si cambia in ogni momento da «Preferenze e cookie», in fondo a ogni pagina.

Solo cookie tecnici
Anche misurazione degli annunci su google, banner animati dei circuiti pubblicitari