Art. 208 — Definizione e finalità del servizio di ormeggio
1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio. 2. Il servizio di ormeggio e' finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.
Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 20 luglio 2024. 190 parole tolte, 72 parole aggiunte in 8 capoversi.
tolto: Il registro degli ormeggiatori e' tenuto dal comandante del porto. Per ottenere l'iscrizione nel registro degli ormeggiatori sono necessari i seguenti requisiti:
tolto: 1) eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
tolto: 2) cittadinanza italiana;
tolto: 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dai capo del compartimento;
tolto: 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
tolto: 5) buona condotta morale e civile;
tolto: 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino;
tolto: 7) avere effettuato due anni di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita, sanitaria di cui al n. 3, del precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai comuni secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. Il comandante del porto puo' limitare il numero degli ormeggiatori in relazione alle esigenze del trafficoaggiunto: 1. Il servizio di ormeggio consiste nelle operazioni di posa, trasferimento e rilascio dei cavi che assicurano le navi alle banchine, alle boe e alle piattaforme in mare nonche' nella verifica della tenuta dei cavi durante la sosta delle navi all'ormeggio. 2. Il servizio di ormeggio e' finalizzato a garantire la sicurezza della navigazione, delle infrastrutture, dell'ambiente e dell'operativita' dei porti o di altro luogo di approdo o di transito delle navi.
barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.
Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.
RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.
Si avvia solo se lo chiedi.
urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art208 · fonte del testo
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