Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 28 agosto 1994. 221 parole tolte, 9 parole aggiunte in 9 capoversi.
tolto: Per ottenere l'iscrizione ne registri, di cui all'articolo 150, sono necessari i seguenti requisiti:
tolto: 1) eta' non inferiore a diciotto e non superiore a trentacinque anni, salve le particolari agevolazioni previste dalle leggi speciali;
tolto: 2) cittadinanza italiana;
tolto: 3) sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto o, in sua assenza, da un medico designato dal capo dei compartimento;
tolto: 4) non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica, salvo che sia intervenuta la riabilitazione;
tolto: 5) buona condotta morale e civile 6) residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 del precedente comma e' ammesso ricorso, entro quindici giorni dalla data di comunicazione dell'esito della visita stessa, ad una commissione istituita presso l'ufficio di porto e composta:
tolto: 1) da un medico designato dal capo del compartimento, presidente;
tolto: 2) da un medico designato dal medico provinciale competente per territorio;
Mostra gli altri 1 capoversi cambiati
tolto: 3) da un medico designato dell'istituto nazionale per la previdenza sociale. Le designazioni di cui al precedente comma non possono cadere sul sanitario che ha emesso il giudizio impugnato.aggiunto: ARTICOLO ABROGATO DALLA L. 28 GENNAIO 1994, N. 84