Art. 216 — Registro dei barcaioli
Il registro dei barcaioli e' tenuto dal comandante del porto nei quale essi esercitano la loro attivita'. Per ottenere l'iscrizione nel registro dei barcaioli sono necessari i seguenti requisiti:
- 1)eta' non inferiore ai 18 e non superiore ai 45 anni;
- 2)cittadinanza italiana;
- 3)sana e robusta costituzione fisica, accertata dal medico di porto, o, in sua assenza, da un medico designato dal capo del compartimento;
- 4)non essere stato condannato per un delitto punibile con pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per contrabbando, furto, truffa, appropriazione indebita, ricettazione, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia avvenuta la riabilitazione;
- 5)buona condotta morale e civile;
- 6)residenza nel comune nel cui territorio e' il porto o l'approdo nel quale l'interessato intende svolgere la sua attivita' o in un comune vicino;
- 7)avere effettuato un anno di navigazione in servizio di coperta. Contro le risultanze della visita sanitaria di cui al n. 3 dei precedente comma e' ammesso ricorso nei modi previsti dai commi secondo e terzo dell'articolo 152 di questo regolamento. IL comandante del porto puo' limitare il numero dei barcaioli in relazione alle esigenze del traffico.
Testo vigente dal 21 aprile 1952
