Art. 122 — Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro
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Il pilota cancellato dal registro, salvo che in caso di dimissioni, partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote. Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre. Il pilota cancellato dal registro per causa diversa da quella dell'infermita' partecipa alla ripartizione dei proventi, di cui al comma precedente, non prima del compimento del sessantesimo anno di eta'. In caso di invalidita' assoluta e permanente verificatasi per causa di servizio accertata con le modalita' di cui all'art. 103, il pilota partecipa alla ripartizione in ragione di tante quote quante ne avrebbe maturate all'atto del raggiungimento dell'eta' per il collocamento a riposo, con un massimo di cinquanta quote.
Testo in vigore dal 29 aprile 1981 al 26 dicembre 1987
