Art. 122 — Quote spettanti ai piloti cancellati dal registro
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Il pilota esonerato per limiti di eta' o per motivi di salute partecipa alla ripartizione in ragione di due quote e mezza per ogni anno di servizio prestato, anche in qualita' di provvisorio, con un massimo, in ogni caso, di cinquanta quote. Il periodo successivo all'ultimo anno completo viene computato come un altro anno, quando sia iniziato il secondo semestre, in ogni caso di invalidita' assoluta e permanente, verificatasi per causa di servizio, il pilota partecipa in ragione di cinquanta quote.
Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981
