Art. 123 — Partecipazione delle vedove e degli orfani

La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia due o piu'. La vedova del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non piu' di due anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze. Gli orfani minorenni del pilota partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se fosse stato cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solo o due ovvero tre o piu'. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilita' assoluta al lavoro. Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio. La vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizio, secondo le modalita' stabilite al primo e terzo comma. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre 65 anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che sarebbe spettata alla vedova. Tale quota spetta anche alla madre di oltre cinquanta anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981. 53 parole tolte, 74 parole aggiunte.

La vedova del pilota partecipa alla ripartizione in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilotatolto: , se fosse stato tolto: esoliera lo aggiunto: cancellato al momento della morte, oppure di quelle dovute al pilota pensionato, secondo che non abbia figli a carico, ovvero ne abbia uno solo, ovvero ne abbia tolto: dune aggiunto: due o piu'. La vedova aggiunto: del pilota non ha diritto alla partecipazione se il matrimonio fu contratto non piu' di due tolto: una i aggiunto: anni prima della morte, sempre che nel biennio non sia tolto: nata o non sia stata concepita prole, o se al momento della morte si tolto: trova legalmente separata per propria colpa dal marito aggiunto: trovava legalmente separata o divorziata per causa a lei addebitabile. Essa cessa dal diritto alla partecipazione se passa a nuove nozze. Gli orfani … ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilotatolto: , se fosse stato tolto: esonerato aggiunto: cancellato al momento della morte, secondo che siano uno solotolto: , o due, aggiunto: o due ovvero tre o piu'. Alla stessa partecipazione hanno diritto gli orfani maggiorenni nel caso di inabilita' assoluta al lavoro. tolto: Le orfane aggiunto: Gli orfani minorenni perdono il diritto alla partecipazione se contraggono matrimonio. La tolto: partecipazione della vedova e degli orfani avviene secondo la ragione maggiore fra quelle indicate rispettivamente nel primo e terza comma, se aggiunto: vedova e gli orfani, qualora la morte del pilota tolto: e' avvenuta per aggiunto: sia avvenuta per infortunio sul lavoro, partecipano in ragione di cinquanta, cinquantacinque o sessanta centesimi delle quote che sarebbero spettate al pilota se al momento della morte fosse stato esonerato per causa di servizioaggiunto: , secondo le modalita' stabilite al primo e terzo comma. Se il pilota non lascia vedova o figli con diritto a pensione, ma il padre di oltre tolto: sessantacinque aggiunto: 65 anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro e risulta che il pilotatolto: , era l'unico o il principale e necessario sostegno del padre, a quest'ultimo e' corrisposta la stessa quota che sarebbetolto: , spettata alla vedova. Tale quota spettatolto: , anche alla madre di oltre cinquanta anni di eta' o assolutamente inabile al lavoro quando essa sia vedova o separata tolto: dal marito per colpa di lui aggiunto: o divorziata per causa a lei non addebitabile e risulti che il pilota era l'unico o il principale e necessario sostegno della madre.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art123 · fonte del testo

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