In ogni corporazione il capo del compartimento nomina il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti. Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica, della capacita' direttiva, dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonche' del servizio prestato nella corporazione in qualita' di pilota effettivo. I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che hanno almeno cinque o due anni di anzianita' rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota. Il Ministro della marina mercantile puo' autorizzare, per comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito dell'anzianita'. Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non e' in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma. Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I capi e i sottocapi piloti gia' nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118.

Testo vigente dal 29 aprile 1981

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 113, dalle Rassegne del Massimario.

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di marzo/aprile 2026 ↗.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Citate insieme nelle massime

Le norme che le massime della Cassazione e della Consulta indicano accanto a questa nei riferimenti normativi.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

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Che cosa è cambiato dal 29 aprile 1981

Confronto con la versione in vigore dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981. 32 parole tolte, 204 parole aggiunte.

In ogni corporazione il capo del compartimento nominatolto: , tenuto conto dei maggiori titoli, aggiunto: il capo pilota e, per le corporazioni con un organico superiore a 10 piloti, un sottocapo pilota e, per quelle con un organico superiore a 20 piloti, 2 sottocapi piloti. Le nomine di cui al precedente comma avvengono mediante scelta tra i membri di una terna designata dall'assemblea dei piloti e tenuto conto della competenza tecnica tolto: eaggiunto: , della capacita' direttiva, tolto: il capo ed eventualmente, secondo il bisogno, uno o piu' sottocapi della corporazione aggiunto: dei maggiori titoli previsti dall'art. 105, nonche' del servizio prestato nella corporazione in qualita' di pilota effettivo. I membri della predetta terna sono prescelti dalla assemblea dei piloti tra i piloti effettivi che tolto: abbiano rispettivamente almeno cinque e aggiunto: hanno almeno cinque o due anni di anzianita'tolto: . Il ministro per la aggiunto: rispettivamente per la nomina a capo o sottocapo pilota. Il Ministro della marina mercantile puo' autorizzare, per tolto: esigenze del aggiunto: comprovate esigenze di servizio, la deroga al requisito tolto: della anzianita' aggiunto: dell'anzianita'. Se l'organico della corporazione non consente l'indicazione della suddetta terna ovvero l'assemblea dei piloti non e' in grado di esprimerla, il capo del compartimento procede alla nomina del capo o sottocapo pilota esclusivamente sulla base dei criteri e dei requisiti indicati rispettivamente al secondo e terzo comma. Il capo e i sottocapi piloti durano in carica 4 anni e sono rieleggibili. I capi e i sottocapi piloti gia' nominati all'atto della entrata in vigore delle presenti disposizioni restano in carica sino al momento della loro cancellazione dal registro dei piloti, salvo quanto previsto dalle norme di cui agli articoli 115, 116 e 118.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1952-02-15;328~art113 · fonte del testo

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