Art. 112 — Armamento delle navi addette al servizio di pilotaggio
Stai leggendo un testo che non è più in vigore: è valso dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981. Leggi il testo vigente →
Le navi in comproprieta' dei piloti effettivi sono armate dalla corporazione. Alle spese di armamento, di manutenzione, di riparazione ordinaria e di gestione, si provvede con la detrazione delle somme occorrenti dai proventi di pilotaggio, prima cime si proceda alla ripartizione prevista dall'articolo 120.
Testo in vigore dal 21 aprile 1952 al 29 aprile 1981
