Art. 46 — Accessi nelle strade urbane. Passo carrabile

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1. La costruzione dei passi carrabili e' autorizzata dall'ente proprietario della strada nel rispetto della normativa edilizia e urbanistica vigente. 2. Il passo carrabile deve essere realizzato osservando le seguenti condizioni:

  • a)deve essere distante almeno 12 metri dalle intersezioni e, in ogni caso, deve essere visibile da una distanza pari allo spazio di frenata risultante dalla velocita' massima consentita nella strada medesima;
  • b)deve consentire l'accesso ad un'area laterale che sia idonea allo stazionamento dei veicoli;
  • c)qualora l'accesso alle proprieta' laterali sia destinato anche a notevole traffico pedonale, deve essere prevista una separazione dell'entrata carrabile da quella pedonale;
  • d)deve essere segnalato mediante l'apposito segnale di cui all'art. 120. 3. Qualora l'accesso dei veicoli alla proprieta' laterale avvenga direttamente dalla strada, il passo carrabile oltre che nel rispetto delle condizioni previste nel comma precedente, deve essere realizzato in modo da favorire la rapida immissione dei veicoli nella proprieta' laterale. L'eventuale cancello a protezione della proprieta' laterale dovra' essere arretrato allo scopo di consentire la sosta, fuori della sede stradale, di un veicolo in attesa di ingresso. 4. E' consentita l'apertura di passi carrabili provvisori per motivi temporanei quali l'apertura di cantieri o simili. In tali casi devono essere osservate, per quanto possibile, le condizioni di cui al comma 2. Deve in ogni caso disporsi idonea segnalazione di pericolo allorquando non possono essere osservate le distanze dall'intersezione.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art46 · fonte del testo

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