Art. 398 — (Art. 215 Cod. Str.) Blocco del veicolo

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Nell'ipotesi del blocco dei veicoli, di cui all'articolo 215, comma 3, del codice, l'organo di polizia che accerta la violazione provvede, anche a mezzo di personale specializzato, ad applicare alle ruote gli attrezzi descritti nell'articolo 355, con le modalita' di applicazione indicate nello stesso articolo. Per la rimozione del blocco l'avente diritto, dimostrando il suo titolo, deve farne richiesta all'organo di polizia di cui al comma 1, versando le spese di intervento, bloccaggio e rimozione secondo tabelle preparate ed annualmente aggiornate dall'ente proprietario della strada. Se il versamento e' effettuato direttamente al suddetto organo di polizia, questi ne rilascia quietanza. La rimozione avviene secondo le modalita' di cui al comma 1. Della rimozione e' redatto verbale, di cui una copia e' rilasciata all'avente diritto. All'ipotesi di alienazione o demolizione del veicolo bloccato si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 395.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 2 ottobre 2003

Norme correlate

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urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art398 · fonte del testo

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