Art. 355 — Attrezzo a chiave per il blocco dei veicoli

1. L'attrezzo a chiave per il blocco delle ruote dei veicoli previsto dall'articolo 159, comma 3, del codice deve avere le seguenti caratteristiche:

  • a)essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai ((...)) tipi di ruota ((...)) ((indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;))
  • b)consentire il fissaggio, tramite le pinze, sul bordo del cerchione o del pneumatico, senza possibilita' di sfilaggio, neanche quando il pneumatico e' sgonfio;
  • c)impedire lo spostamento del veicolo in avanti o indietro, in relazione allo sforzo massimo di trazione agente sulla ruota bloccata;
  • d)essere realizzato ed utilizzato in modo da non danneggiare il veicolo, ne' il pneumatico;
  • e)essere munito di coprimozzo con la faccia di appoggio alla ruota del veicolo rivestita di gomma;
  • f)non avere una sporgenza superiore a 10 cm oltre la sagoma di ingombro del veicolo;
  • g)essere munito di almeno una chiave di bloccaggio di sicurezza oppure di un sistema di chiusura a "numeratore rotante" con almeno quattro numeri;
  • h)non superare il peso complessivo di 30 kg;
  • i)essere verniciato con colore sulla tonalita' base del giallo. 2. I prototipi dell'attrezzo a chiave di cui al comma 1 sono soggetti ad omologazione rilasciata dal Ministero dei lavori pubblici - Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale. Nel decreto di omologazione devono essere riportate anche le modalita' di applicazione dello stesso attrezzo. 3. Ogni attrezzo a chiave deve riportare gli estremi dell'omologazione conseguita, il numero di identificazione con caratteri non inferiori a 20 mm e l'indicazione dell'organo di polizia che ne dispone l'impiego. 4. Per la procedura del blocco dei veicoli, che costituisce, ai sensi dell'articolo 159, comma 4, del codice, sanzione amministrativa accessoria, e della rimozione del blocco si applicano le disposizioni dell'articolo 215 del codice e dell'articolo 398. 5. E' vietato il blocco dei veicoli destinati a servizi di polizia, anche se privati, di ambulanze, dei Vigili del Fuoco, di soccorso, nonche' di quelli dei medici che si trovano in attivita' di servizio in situazione di emergenza, e degli invalidi, purche' muniti di apposito contrassegno.

Testo vigente dal 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 1 parola tolta, 6 parole aggiunte.

a) essere realizzato con almeno due braccia a pinza, idonee per bloccare la ruota del veicolo e regolabili in modo da poter essere adattate ai tolto: variaggiunto: ... tipi di ruotaaggiunto: ... indicati dal richiedente l'omologazione del prototipo;

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art355 · fonte del testo

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