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(Apparecchiature e mezzi di accertamento della osservanza dei limiti di velocita') 1. Le apparecchiature destinate a controllare l'osservanza dei limiti di velocita' devono essere costruite in modo da raggiungere detto scopo fissando la velocita' del veicolo in un dato momento in modo chiaro ed accertabile, tutelando la riservatezza dell'utente. 2. Le singole apparecchiature devono essere approvate dal Ministero dei lavori pubblici. In sede di approvazione puo' essere stabilita una percentuale di tolleranza che sara' calcolata di volta in volta a favore del trasgressore. 3. Il controllo dell'osservanza del limite di velocita', puo' essere anche effettuato, ai sensi dell'articolo 142, comma 6, del codice, attraverso le annotazioni cronologiche stampigliate sui biglietti autostradali all'atto dell'emissione e dell'esazione del pedaggio, raffrontandosi tali annotazioni con la distanza tra i caselli di ingresso e di uscita, quale risulta dalle tabelle distanziometriche ufficiali predisposte dagli enti proprietari. In tale caso alla determinazione della velocita' e' associato l'errore relativo - a favore del trasgressore - pari al 5, 10, 15 per cento a seconda che la velocita' dedotta risulti, rispettivamente, inferiore a 70 km/ora, ovvero pari a 70 km/ora ed inferiore a 130 km/ora, ovvero pari o superiore a 130 km/ora. 4. Per l'accertamento delle violazioni ai limiti di velocita', le apparecchiature di cui al comma 1 devono essere gestite direttamente dagli organi di polizia stradale cui all'articolo 12 del codice, e devono essere nella disponibilita' degli stessi.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Corte di cassazione

1 pronuncia che riguarda l’art. 345, dalle Rassegne del Massimario.

  • Cass. civ., Sez. II, ord. n. 15894/2025

    13 giugno 2025

    "tutor" - Art. 345, comma 2, reg. esec. c.d.s. - Velocità rilevata - Riduzione - Misura. In tema di sanzioni amministrative conseguenti a infrazione per superamento dei limiti di velocità accertato con il sistema "tutor", in base all'art. 345, comma 2, del reg. esec. c.d.s., al valore della velocità rilevato è applicata una riduzione pari al 5 per cento, con un minimo di 5 km orari.

    Art. 345 · Art. 142 c.d.s. · Art. 148 c.d.s.

    Rassegna di giugno 2025, p. 50 ↗

L’unica massima su questo articolo nel Massimario

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario, Rassegna di giugno 2025 ↗.

Corte costituzionale

L’articolo non è stato oggetto di questioni: compare nel testo di queste pronunce.

Fonte: dati aperti della Corte costituzionale, licenza CC BY-SA 3.0.

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art345 · fonte del testo

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