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1. L'asportazione della targa posteriore degli autoveicoli, ai sensi dell'articolo 100, comma 8, del codice, e' consentita solo se la targa stessa e' contenuta in apposito portatarga munito su di un lato di cerniere semiaperte, in modo da permetterne il facile sfilamento, superata una determinata posizione di rotazione, e, sul lato opposto, di una serratura a chiave o a combinazione numerica. A targa asportata, nella zona del veicolo rimasta libera, dovra' apparire, con caratteri alfabetici delle stesse dimensioni di quelli usati per la targa e con pari requisiti di leggibilita', la scritta "Targa asportata dall'interessato". Il sistema costituito dal portatarga e dalla targa asportabile e' sottoposto ad approvazione da parte della Direzione generale della M.C.T.C., secondo le prescrizioni da essa emanate al riguardo.

Testo in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art263 · fonte del testo

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