Art. 256 — Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

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1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

  • a)quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
  • b)quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;
  • c)quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;
  • d)quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
  • e)quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;
  • f)quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
  • g)quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici:
  • a)quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
  • b)quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente ((...)) le macchine agricole trainate, ((quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice)), del codice;
  • c)quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'articolo 98, comma 1, del codice. 4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
  • a)quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
  • b)quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice ((;))
  • c)((i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.))

Testo in vigore dal 19 dicembre 1996 al 29 ottobre 1998

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 19 dicembre 1996

Confronto con la versione in vigore dal 28 dicembre 1992 al 19 dicembre 1996. 8 parole tolte, 29 parole aggiunte in 3 capoversi.

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente tolto: i rimorchi agricoli eaggiunto: ... le macchine agricole trainate, tolto: di cui all'articolo aggiunto: quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma tolto: 1 aggiunto: 2, del codice, del codice;

b) quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134aggiunto: , comma 1, del codice;

aggiunto: c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art256 · fonte del testo

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