Art. 256 — Definizione delle targhe di immatricolazione, ripetitrici e di riconoscimento

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1. Agli effetti del presente regolamento, si definiscono targhe d'immatricolazione:

  • a)quelle posteriori ed anteriori degli autoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 1, del codice;
  • b)quelle posteriori dei rimorchi, di cui all'articolo 100, comma 3, del codice;
  • c)quelle posteriori dei motoveicoli, di cui all'articolo 100, comma 2, del codice;
  • d)quelle posteriori delle macchine agricole semoventi, di cui all'articolo 113, comma 1, del codice;
  • e)quelle posteriori dei rimorchi agricoli, di cui all'articolo 113, comma 3, del codice;
  • f)quelle posteriori delle macchine operatrici semoventi, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice;
  • g)quelle posteriori delle macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 2. Si definiscono targhe ripetitrici:
  • a)quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere muniti posteriormente i rimorchi ed i carrelli appendice durante la circolazione, di cui all'articolo 100, comma 4, del codice;
  • b)quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codice;
  • c)quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormente le macchine operatrici trainate, di cui all'articolo 114, comma 4, del codice. 3. Si definiscono targhe prova quelle di cui devono essere muniti posteriormente i veicoli in circolazione di prova, di cui all'articolo 98, comma 1, del codice. 4. Si definiscono targhe di riconoscimento:
  • a)quelle di cui devono essere munite le autovetture e gli autoveicoli ad uso promiscuo di cui all'articolo 131, comma 2, del codice;
  • b)quelle di cui devono essere muniti gli autoveicoli, i motoveicoli ed i rimorchi di cui all'articolo 134, comma 1, del codice;
  • c)i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codice. ((4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.))

Testo in vigore dal 29 ottobre 1998 al 14 febbraio 2002

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Che cosa è cambiato dal 29 ottobre 1998

Confronto con la versione in vigore dal 19 dicembre 1996 al 29 ottobre 1998. 2 parole tolte, 53 parole aggiunte in 2 capoversi.

b) quelle contenenti i dati di immatricolazione dei veicoli trainanti, di cui devono essere munite posteriormentetolto: ... le macchine agricole trainate, quando ricorrono le condizioni previste dall'articolo 113, comma 2, del codicetolto: , del codice;

c) i contrassegni di identificazione, di cui devono essere muniti i ciclomotori ai sensi dell'art. 97, comma 1, del codiceaggiunto: . 4-bis. Fermo restando che anche ai fini dell'applicazione delle sanzioni previste dall'articolo 100, commi 11 e seguenti, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i dati identificativi dei veicoli sono quelli stabiliti nell'appendice XII, alle targhe e' aggiunta la sigla di identificazione della provincia, come riportata nell'appendice XI al presente titolo.

barrato = toltoevidenziato = aggiuntoI richiami alle note non contano come cambiamenti.

Per questa versione le note ufficiali non indicano quale atto ha disposto la modifica, e noi non lo indoviniamo.

RatioAI può raccontare questa modifica in parole semplici, usando solo il confronto e le note qui sopra.

Si avvia solo se lo chiedi.

urn:nir:stato:decreto.del.presidente.della.repubblica:1992-12-16;495~art256 · fonte del testo

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